Costituzionalismo by Maurizio Fioravanti

Costituzionalismo by Maurizio Fioravanti

autore:Maurizio Fioravanti [Fioravanti, M.]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Sagittari Laterza
editore: Editori Laterza
pubblicato: 2009-03-09T16:00:00+00:00


1 Per il contesto complessivo, sia consentito rinviare a M. Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, Torino, 1995; e su un piano più specifico a Id., La Costituzione federale americana come ‘modello costituzionale’, in F. Mazzanti Pepe (a cura di), Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall’età delle rivoluzioni all’età contemporanea, Atti del convegno internazionale (Genova 29-30 aprile 2004), Genova, 2005, pp. 173 e ss., ora in questo volume.

2 Come si legge nell’articolo xvi della Dichiarazione dei diritti premessa alla Costituzione. Il testo della Costituzione nella traduzione italiana si trova in A. Aquarone, G. Negri e C. Scelba (a cura di), La formazione degli Stati Uniti d’America, Pisa, 1961, vol. 2, pp. 13 e ss. Sulle Costituzioni americane rimane fondamentale G.S. Wood, The Creation of the American Republic 1776-1787, New York-London, 1969.

3 Articolo vi della medesima Dichiarazione.

4 È la sezione 15 della Costituzione.

5 Il nesso storico fra la Costituzione della Pennsylvania e la Costituzione giacobina francese del 1793 è analizzato anche da H. Dippel, Aux origines du radicalisme bourgeois. De la constitution de Pennsylvanie de 1776 à la constitution jacobine de 1793, in H. Möller (ed.), Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 16/2 (1989), Sigmaringen, 1990, pp. 61 e ss.; si veda anche H. Dippel, The Changing Idea of Popular Sovereignty in Early American Constitutionalism: Breaking away from European Patterns, in Journal of the Early Republic, 16/1 (1996), pp. 21 e ss. Su un piano analogo, si veda ora anche G. Magrin, Il costituzionalismo americano e la nascita della repubblica in Francia, in Mazzanti Pepe (a cura di), Culture costituzionali a confronto, cit., pp. 273 e ss.

6 Costituzione del 3 settembre 1791, titolo iii, capitolo i, sezione quarta, articolo 1: «Le funzioni delle Assemblee primarie ed elettorali si limitano ad eleggere; esse si scioglieranno subito dopo avvenute le elezioni, e non potranno riunirsi se non quando saranno convocate». È la scelta, coerente e rigorosa, per una democrazia rappresentativa che esclude qualsiasi intervento diretto del popolo, e dunque, in primo luogo, la potestà del popolo di autoconvocarsi mettendo in moto di propria iniziativa le assemblee primarie. È il contrario esatto di quel principio di permanenza del sovrano di cui abbiamo discusso nel testo. Il testo della Costituzione del 1791, e anche di quella del 1793, è ora in P. Alvazzi del Frate, Testi di storia costituzionale. Raccolta di fonti legislative ad uso didattico, Torino, 2003, pp. 31 e ss.

7 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 24 giugno 1793, articolo 26: «Nessuna frazione del popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunita in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà». La norma è chiaramente diretta contro la disposizione contenuta nella Costituzione del 1791, citata nella nota precedente, e punta a costruire la base su cui riattivare l’iniziativa autonoma del popolo sovrano, fermo restando il principio dell’unità e indivisibilità del corpo politico, che costituisce, nel fondo, l’aspetto della continuità tra il 1791 e il 1793.



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